23 luglio 2014

FINANZIARIA. ANDIAMO A VEDERE NEL DETTAGLIO LA PARTE CHE RIGUARDA I FORESTALI APPROVATA DALLA COMMISSIONE BILANCIO. NON MANCANO LE SORPRESE! ART.12: RIORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE NEL SETTORE FORESTALE E DELLA PREVENZIONE INCENDI



La finanziaria approvata dalla Commissione Bilancio 
Adiamo a vedere nel dettaglio la parte che riguarda i forestali. Non mancano le sorprese!





Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale'. Disposizioni varie
Esitato per l'Aula nella seduta n.155 del 20-21-22 luglio 2014

  


Riorganizzazione delle risorse umane nel settore forestale e della prevenzione degli incendi

 

Art. 12

1. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 è autorizzata,  per  l'anno 2014,   l'ulteriore  spesa  nel  limite  massimo di 78.225  migliaia di euro (UPB 10.5.1.3.2. - capitoli 156604).

2. Per l'attuazione di progetti, coerenti con il  comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n.  350  e successive  modifiche  ed  integrazioni, finalizzati alla costruzione e manutenzione  straordinaria di opere ed  impianti  del  demanio e del patrimonio pubblico forestale nonché per  la ricostituzione ed il recupero del patrimonio pubblico boschivo è autorizzata per l'anno 2014 l'ulteriore  spesa nel limite massimo di 25.000 migliaia di euro  (UPB 10.5.2.6.1. - cap. 554201). All'onere di  cui  al presente  comma si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 30 della presente legge.
3. All'articolo 43 della legge regionale 14 aprile 2006, n.14, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
6 bis. Gli uffici periferici del Dipartimento regionale del lavoro e delle politiche sociali adottano i provvedimentI di decadenza dai contingenti e dalla graduatoria unica distrettuale, nonché la  cancellazione dall'elenco speciale regionale istituito ai sensi dell'articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n.16  dei lavoratori forestali al verificarsi dei seguenti eventi:
a) ingiustificata rinuncia ad una congrua offerta di lavoro come definita dalle vigenti disposizioni di legge in materia di perdita dello stato di disoccupazione;
b) assunzione a tempo indeterminato;
c) volontaria fuoriuscita.
I lavoratori forestali inseriti nel contingente ad esaurimento di cui al comma 7 dell'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 che non effettuano le 78 giornate lavorative ai fini previdenziali non possono essere sostituiti.  Dal computo delle giornate di lavoro determinato in base al fabbisogno distrettuale sono detratte le giornate corrispondenti ai turni non effettuati a causa  della impossibilità di sostituzione del lavoratore non avviato.
4. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo per le attività  di   forestazione, di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria sono espletate esclusivamente da personale interno dell'Amministrazione regionale. In ragione della omnicomprensività  del  relativo trattamento  economico, al personale con qualifica dirigenziale  non possono essere corrisposte somme in base alle disposizioni di cui ai  commi 5 e 6 dell'articolo 92 del decreto legislativo 12  aprile  2006, n. 163.

4  bis.
Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.163 si applicano altresì a tutto il personale dell'amministrazione regionale e degli enti di cui   all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2010, n. 10.
5. Per il triennio 2014-2016 trovano applicazione le disposizioni *dell'articolo 8, comma 1, della   legge regionale 29 dicembre 2010, n.24 e **dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008,  n.25 anche per le attività di forestazione, di sistemazione idraulico- forestale ed idraulico-agraria,   con esclusione del personale già utilmente inserito nelle rispettive graduatorie.
6. Nel rispetto del principio di contenimento della spesa ed al fine di consentire la salvaguardia, a titolo di solidarietà  delle fasce deboli, i lavoratori forestali che percepiscono un reddito rilevabile dal Mod. ISEE, dell'anno di riferimento, superiore a 50.000 euro, non effettueranno, per  il  triennio  2014-2016, le giornate attribuite dalla fascia  di appartenenza. Sono esclusi, ai  fini della rilevazione ISEE,  i redditi provenienti dai nuclei familiari di origine qualora con essi conviventi  nella qualità di  single o famiglie di cui uno dei componenti appartenente  al nucleo originario. I posti resisi vacanti in virtù della sospensione, non potranno essere ricoperti in quanto al variare della situazione reddituale  si potrà rientrare nelle graduatorie.
  
7. A decorrere dall'1 gennaio 2014, l'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 1 della legge regionale  27 febbraio 2007, n.4  è corrisposta esclusivamente al personale  del Comando del Corpo forestale della Regione in servizio effettivo presso il dipartimento, con funzioni di polizia giudiziaria.

8. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 15 giugno 1998, n.11, dopo le parole con qualifica di assistente  tecnico forestale e di agente tecnico forestale aggiungere le seguenti, che svolgono entrambi esclusivamente funzioni di polizia giudiziaria.

Clicca quì per il testo integrale della finanziaria



 Note

* Art. 8, comma 1, della leggele regionale 29 dicembre 2010, n. 24

Norme in materia di divieto di assunzioni ed applicazione dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001
1. Per il quinquennio 2011-2015 continuano a trovare applicazione, con estensione ai consorzi costituiti dagli enti locali, le disposizioni di cui al comma 10 dell’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, che, per le finalità di cui alla presente legge, si applicano anche per le assunzioni con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché per l’utilizzo di personale somministrato. 

**Articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008,  n.25

Art. 1. Interventi finanziari urgenti per l’occupazione e lo sviluppo
1. Il termine dei contratti di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 15 può essere prorogato, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 marzo 2009. Gli oneri discendenti dall’applicazione del presente comma valutati in 3.740 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2009 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010 U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1008.



 





Nessun commento:

Posta un commento

Ogni commento anonimo sarà cestinato, verranno pubblicati tutti tranne quelli offensivi e/o volgari, si ricorda che commentare significa anche assumersi la responsabilità di ciò che si dice. Qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore, vogliate comunicarlo via email. Saranno immediatamente rimossi. Quelli con profilo Anonimo DEVONO essere firmati alla fine del commento altrimenti saranno cancellati. Il titolare del blog declina ogni responsabilità per i commenti rilasciati da terzi. Le immagini pubblicate sono quasi tutte tratte da internet e quindi valutate di pubblico dominio. Qualora il loro uso violasse diritti d'autore, lo si comunichi all'autore del blog che provvederà alla loro rimozione.