13 settembre 2016

CARTELLA SANITARIA E GIUDIZIO RELATIVO ALLA MANSIONE SPECIFICA. OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE E DEL DATORE DI LAVORO. DIRITTI DEI LAVORATORI


Cartella sanitaria e giudizio relativo alla mansione specifica. 
Obblighi del medico competente e del datore di lavoro.
Diritti dei lavoratori



di Salvino Carramusa
L’art 25, comma 1, lettera  h) del D.Lgs 81/08 dispone che il medico competente (medico del lavoro) “informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria” (dati anamnestici, elettrocardiogramma, spirometria, audiometria, vaccinazioni, eventuali esami ematochimici, acuità visiva, alcool-test, controllo della pressione arteriosa, ect;   esami che possono variare secondo i casi ed il protocollo sanitario).
Quindi lavoratrici e lavoratori possono, un attimo dopo la conclusione della visita o successivamente, chiedere  al medico competente la cartella sanitaria  e di rischio dell’ultima visita preventiva/periodica (e anche quella degli anni precedenti se il medico competente è lo stesso). La cartella può essere  consegnata subito, inviata per posta ed anche per e-mail. In ogni caso il lavoratore ha il diritto di chiedere tutti gli indirizzi “pubblici” possibili al medico del lavoro: tel./cell./fax/e-mail/sede dell’ambulatorio.
La violazione  dell’obbligo di cui all’art. 25, comma 1, lett. h), comporta una sanzione pecuniaria amministrativa da 600 a 2000 euro. Ovviamente sanzioni sono previste anche per il datore di lavoro  ed il dirigente,  che hanno l’obbligo di vigilare.
Personalmente ho sempre chiesto  copia della cartella negli ultimi 6 anni e mi è stata sempre consegnata o trasmessa per  e - mail. Senza problemi.
La richiesta della cartella sanitaria si può  fondare su diversi motivi, tra i quali: a) i dati sanitari ivi contenuti possono essere utili al medico di base  - per monitorare lo stato di salute del proprio assistito -  ed  a   specialisti,  senza che vi sia bisogno di richiedere esami analoghi magari poco tempo dopo, con perdita di tempo per i lavoratori, le loro famiglie e costi ulteriori per il servizio sanitario nazionale; b) le cartelle sanitarie hanno una loro specifica importanza per i ricorsi allo S.Pre.Sal ed in ultima istanza al Giudice, nei casi, purtroppo, di giudizi di non idoneità.
Se il lavoratore o la lavoratrice vogliono invece chiedere copia di cartelle sanitarie redatte nel passato da medici competenti diversi dall’attuale, la richiesta relativa la devono inoltrare al datore di lavoro. Infatti il medico competente “ alla cessazione dell’incarico, consegna al datore di lavoro la documentazione sanitaria in suo possesso”.  Che va conservata per almeno 10 anni.
Per le  eventuali richieste da inoltrare al datore di lavoro ne parleremo successivamente. Per quelle da inoltrare al medico competente,  così come succintamente spiegato al secondo punto o periodo, il/la lavoratore/lavoratrice possono formulare questa semplice richiesta per iscritto:

Al  Medico Competente, Dott./ssa   ________________________
 

presso l’ambulatorio__________ via ________n°______ città_________  

cell/tel_________, fax____

____________e – mail _________________________

Io sottoscritto/a _________nato/a a________il__________, residente a 


_____________via___________
numero_______, cod. avv. postale___________, cell.__________, 

email______________

con riferimento all’art. 25 del D.Lgs 81/08, Le chiedo cortesemente di avere copia di stralcio della cartella sanitaria relativa ai risultati della visita medica e degli esami clinici cui sono stato sottoposto il _________ (esempio: 12/9/2016); il ____________( esempio: 21/9/2015); il________________

Cordiali saluti,  lì_____________
Il/la lavoratore/trice  firma   ________________________

Riguardo ai giudizi relativi alla mansione specifica, l’art. 41, comma 6-bis  del D.Lgs 81/08  stabilisce che “nei casi di cui alle lettere  a), b), c) e d) del comma 6 , art. 41 (ossia nei casi dei giudizi relativi alla mansione specifica :  idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; inidoneità temporanea; inidoneità permanente), il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore ed al datore di lavoro.
La violazione dell’obbligo di cui all’art. 41, comma 6-bis, D.Lgs 81/08,  comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro. Ovviamente sanzioni sono previste anche per il datore di lavoro ed il dirigente,  che hanno l’obbligo di vigilare.
Il giudizio relativo alla mansione specifica - a differenza della cartella sanitaria  -  deve essere tempestivamente consegnato al lavoratore senza richiesta alcuna da parte dello stesso. (copia del giudizio medesimo è comunque parte integrante della cartella sanitaria).
Nei fatti funziona diversamente: gli operatori dell’antincendio della provincia di Palermo nella buona parte dei casi sconoscono tale prassi, tranne nei casi di giudizi di non idoneità (ed in qualche occasione i relativi giudizi sono consegnati pure con alcuni giorni di ritardo!)
Agli operai  forestali della manutenzione ordinaria invece, il predetto giudizio viene sempre consegnato dal medico competente. In tanti casi però viene ritirato dal perito forestale per capire se e quanto sono idonei alla mansione.  Non funziona così: la copia è del lavoratore. Il perito forestale deve visionare e/o acquisire la copia che il medico competente invia al datore di lavoro. In uno spirito di collaborazione  e per snellire le procedure, al lavoratore può essere chiesta una fotocopia. Ma senza pretese ne ricatti! Come succede in determinate circostanze.

Palermo li 13 settembre 2016 

Salvino Carramusa  
lavoratore forestale a tempo indeterminato







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