09 novembre 2017

INFORTUNIO TRAGITTO CASA-LAVORO: QUANDO SPETTA L’INDENNIZZO



L’AUTORE: Maria Monteleone
Indennizzo per infortunio in itinere: in quali ipotesi?

L’assicurazione obbligatoria Inail copre anche i cosiddetti infortuni in itinere, avvenuti cioè durante il normale tragitto abitazione – lavoro o viceversa oppure da un luogo di lavoro a un altro. L’infortunio in itinere è indennizzabile anche se avvenuto lungo il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale.
Nella tutela Inail è compresa qualsiasi modalità di spostamento (mezzi pubblici, a piedi, ecc.) a patto che siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari.




Indennizzo infortunio in itinere: requisiti

Affinché l’infortunio avvenuto durante il tragitto sia indennizzabile, occorre il collegamento con l’occasione di lavoro. Anche per la copertura assicurativa dell’infortunio in itinere, infatti, è necessaria la coesistenza di due requisiti: la causa violenta e l’occasione di lavoro.


Causa violenta

La causa violenta è un fattore esterno nell’ambiente di lavoro che, con azione intensa e concentrata nel tempo, danneggia l’integrità psico-fisica del lavoratore. Essa presenta le seguenti caratteristiche: efficienza, rapidità ed esteriorità.
Può essere provocata, per esempio, da sostanze tossiche, sforzi muscolari, microrganismi, virus o parassiti e da condizioni climatiche e microclimatiche.


Occasione di lavoro

L’occasione di lavoro comprende tutte le situazioni nelle quali si svolge l’attività lavorativa ed è imminente il rischio per il lavoratore.
Non è sufficiente, quindi, che l’evento avvenga durante il lavoro ma che si verifichi “per il lavoro”. Deve esistere, in sostanza, un rapporto, anche indiretto di causa-effetto tra l’attività lavorativa svolta dall’infortunato e l’incidente che causa l’infortunio. 


Infortunio in itinere: interruzioni e deviazioni del normale percorso

Le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso casa – lavoro e viceversa non rientrano nella copertura assicurativa.
Fanno tuttavia eccezione alcuni casi particolari in cui la deviazione del normale tragitto:

  • è stata effettuata in attuazione di una direttiva del datore di lavoro;
  • è stata “necessitata” cioè dovute a causa di forza maggiore (per esempio un guasto meccanico o una strada chiusa per lavori o manifestazioni) o per esigenze essenziali e improrogabili (per esempio il soddisfacimento di esigenze fisiologiche) o nell’adempimento di obblighi penalmente rilevanti (per esempio per prestare soccorso a vittime di incidente stradale);
  • è stata “necessaria” per l’accompagnamento dei figli a scuola;
  • ci sono state brevi soste che non avrebbero comunque alterato le condizioni di rischio.

Infortunio in itinere con mezzo privato

L’infortunio in itinere è indennizzato anche in caso di utilizzo del veicolo privato (automobile o scooter) solo se questo si è reso strettamente necessario, come nel caso di:
  • mezzo fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;
  • il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro;
  • i mezzi pubblici obbligano a attese eccessivamente lunghe;
  • i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato;
  • la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga. 

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