16 novembre 2017

ADESSO ANCHE LA CORTE COSTITUZIONALE SI OCCUPA DEI CONTRATTI A TERMINE NELLA PA SICILIANA. SE NON SI DORME POTREBBE ESSERCI LA STABILIZZAZIONE

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'Ordinanza del giudice del lavoro di Termini Imerese del 7 giugno 2017 sulla remissione di costituzionalità  della legislazione siciliana vigente in materia di contratti a termine nella Pa siciliana. 
La remissione analizza in concreto l'art 77 comma 2 della Legge Regionale 28 dicembre 2004 n 17 che dispone la disapplicazione della Direttiva europea n 70 /1999/CE  del 28 giugno 1999 e quindi del Decreto Legislativo 6 settembre 2001  n. 368 ai contratti a termine nella Pa siciliana.  

Ovviamente la disapplicazione della Direttiva e della Legislazione nazionale vigente in materia di contratti a tempo determinato nella Pa ai contratti dei dipendenti precari siciliani ha arrecato un consistente danno economico agli stessi lavoratori. Tutto questo danno arrecato ai dipendenti precari siciliani deriva da tantissime sentenze di rigetto della conversione e stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari dopo 36 mesi e al non riconoscimento neanche del risarcimento del danno per tale abuso riconosciuto dalla stessa Corte di cassazione nella sentenza SS. UU 15 marzo 2016 n 5072 che prevede una liquidazione di un indennità da 2,5 a 12 mensilità. Uniche eccezioni sentenze dei giudici del lavoro di Siracusa, Trapani e timidamente Catania e Messina. Adesso il danno è certo in quanto già riconosciuto ai LSU con sentenza della Corte di cassazione n.17101/2017 e ai dipendenti precari siciliani con almeno 4 sentenze  (Cassazione sentenza n. 25674 /2017 per citarne una). 

Se anche la Corte costituzionale dichiara non costituzionale la legislazione siciliana vigente in materia di contratti a termine in disapplicazione della Direttiva europea i dipendenti precari siciliani devono richiedere tutti i danni derivanti dall'entrata in vigore dell'art 77 comma 2 della Legge Regionale 28 dicembre 2004 n 17
Pertanto se non si dorme questo vuol dire solo STABILIZZAZIONE. Semplicemente perché il danno presunto da risarcire sarebbe almeno 3 volte il costo economico finanziario per la stabilizzazione di 22178 dipendenti precari siciliani. Aspetto con ansia al punto in cui siamo arrivati un azione di maturità precaria. Altro sono solo chiacchiere inutili e dannose per tutti i dipendenti precari siciliani.

Dott. Gaetano Aiello. 

LINK 1 CORRELATO:



Lavoro e occupazione -
N. 156 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7.6.2017. Ordinanza del 7 giugno 2017 del Tribunale di Termini Imerese nei procedimenti civili riuniti promossi da Arena Maria Gabriella e altri contro Comune di Trabia, Comune di Casteldaccia e Presidenza del Consiglio dei ministri.
Lavoro e occupazione -
I ricorrenti chiedono che sia dichiarato che i comuni hanno «in violazione della direttiva UE 1999/70, posto in essere un abuso nell'utilizzazione dei contratti a termine», con consequenziale condanna degli Enti convenuti al risarcimento del danno, in forma specifica, quindi con la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato, o, in subordine, con il pagamento di una somma non inferiore a n. 20 mensilità di retribuzione.
.... omissis.....
Il giudice,
P.Q.M.
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 77, comma 2, legge regionale Sicilia n. 17 del 2004 in relazione all'art. 117 comma 1 della Costituzione nei sensi di cui ai punti 2 e 3 della premessa.
Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte nell'art. 23 della legge dell'11 marzo 1953, n. 87 (ai sensi degli articoli 1 e 2 del regolamento della Corte costituzionale 16.3.1956).
Dispone che la presente ordinanza, letta in udienza, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Presidente della Giunta regionale siciliana e comunicata al Presidente dell'assemblea regionale siciliana.
Dispone la sospensione del giudizio.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Termini Imerese, 7 giugno 2017
Il Giudice: Rezzonico
Previsione che esclude l'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n° 368 del 6.9.2001, ai contratti di lavoro a termine per la stabilizzazione dei destinatari del regime transitorio dei LSU. - Legge della Regione Siciliana n. 17 del 28.12.2004, (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005), art. 77, comma 2. (17C00247) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.45 del 8-11-2017).

LINK 2 CORRELATO:
 



LINK 3 CORRELATO:


TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE                            
Sezione lavoro

Proc. n. 2884 del 2015 R.G. Lav. Arena Maria Gabriella / Comune di Trabia + 1. Portante riuniti i procc. nn. 2885, 3181, 4388 e 4425  R.G.  Lav. del 2015 nonche' il n. 714 R.G. Lav. del 2016. Il Giudice, premesso:
a) che i ricorrenti espongono di essere  stati  assunti  dai comuni da essi rispettivamente convenuti con i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato specificati nei ricorsi introduttivi:
b) che, in  dettaglio, in forza dei contratti a termine stipulati, poi prorogati o rinnovati: 
la sig.ra Maria Gabriella Arena ha prestato servizio presso il Comune di Trabia per 117 mesi (a luglio 2015, epoca di deposito del ricorso); 
il sig. Alessandro Matalone ha prestato servizio presso  il Comune di Trabia per 117 mesi (a luglio 2015, epoca di deposito del ricorso);
l'avv. Antonio Passarello ha prestato  servizio presso il Comune di Casteldaccia per 96 mesi (ad agosto 2015);
la sig.ra Margherita Alioto ha prestato servizio presso il Comune di Casteldaccia per 169 mesi (a novembre 2015);
la sig.ra Anna Maria Canale ha prestato servizio  presso il Comune di Casteldaccia per 169 mesi (a novembre 2015);
la sig.ra Anna Maria Corrao ha prestato servizio presso il Comune di Casteldaccia per 191 mesi (a marzo 2016);
c) che i ricorrenti chiedono che sia dichiarato che i comuni anzidetti hanno «in violazione della direttiva UE 1999/70, posto in essere un abuso nell'utilizzazione  dei  contratti a termine», con consequenziale condanna degli  Enti convenuti  al  risarcimento del danno, in forma specifica, quindi con la costituzione di un  rapporto a tempo indeterminato, o, in subordine, con il pagamento di una somma non inferiore a n. 20 mensilita' di retribuzione;
d) che i contratti sono stati stipulati in base all'art. 12 comma 2 seconda parte legge regionale Sicilia n. 85 del 1995, ai sensi del quale taluni soggetti  istituzionali,  fra cui i Comuni, possono «utilizzare  con contratto  di  diritto  privato a tempo determinato e/o parziale per la realizzazione di progetti di utilita' collettiva i soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, utilmente inseriti nelle graduatorie provinciali», ossia lavoratori provenienti dai c.d. bacino dei lavoratori socialmente utili ed in vista della loro stabilizzazione; 
Rilevato:
e) che la direttiva UE  1999/70, posta a fondamento del ricorso, e' stata attuata in Italia con il decreto legislativo n. 368/01; 
f) che l'art. 77, comma 2 legge regionale Sicilia n. 17  del 2004, prevede espressamente che «Le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, non si intendono applicabili ai contratti a termine  volti  alla   stabilizzazione  dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili.»; 
Ritenuto:
1. che i contratti oggetto di controversia, seppur caratterizzati  da  finalita'  sociali  e collettive estranee alle consuete esigenze del datore di lavoro determinanti l'opposizione del termine al rapporto  di  lavoro  subordinato,  siano pacificamente riconducibili alla figura negoziale di cui all'art. 2094  del  codice civile;
2. che, di conseguenza, si pone la questione della possibile illegittimita' costituzionale dell'art. 77, comma 2 legge regionale Sicilia n. 17 del 2004 per violazione dell'art. 117 comma 1 della Costituzione  perche', prevedendo  la   non applicabilita'  della normativa nazionale attuativa della direttiva  1999/70,  parrebbe contravvenire ai vincoli comunitari espressi dalla direttiva medesima in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;          
3. che, in particolare, la violazione si concreterebbe, come nelle vicende oggetto di causa, nella possibilita' di una proroga o di un rinnovo potenzialmente  illimitati dei contratti, senza oggettive ragioni giustificatrici e senza mai   pervenire alla stabilizzazione che, pure, secondo la stessa normativa regionale, dovrebbe essere il punto di approdo della vicenda professionale dei soggetti  gia' appartenenti al c.d. «bacino» dei lavoratori socialmente utili e viceversa ad oggi non concretamente attuata;  
4. che la questione non sia manifestamente infondata, tenuto conto, fra l'altro, che la tematica presenta marcate analogie con quella concernente la materia dei contratti annuali del personale scolastico, affrontato dalla Corte costituzionale nella  sentenza n. 187 del 20 luglio 2016 - conseguente alla sentenza della CGUE del  26 novembre 2014 - con cui e' stata dichiarata   l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1 e 11, legge n. 124/99 nella parte in cui autorizzava, in mancanza di limiti  effettivi alla durata massima  totale  dei  rapporti  di  lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo  determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonche' di personale ATA, senza che ragioni obiettive lo giustifichino;
5. che la questione sia rilevante, in quanto, ove ritenuto costituzionalmente legittimo,  l'art. 77 comma  2 legge regionale Sicilia n. 17 del 2004 determinerebbe da se' l'integrale rigetto  dei ricorsi, che, invece, sarebbero accolti nel caso contrario, salvo la successiva esatta delimitazione della tutela risarcitoria accordabile ai ricorrenti;
Visti gli articoli:
134 della Costituzione;
1 L.C. 9 febbraio 1948 n. 1;
23 legge 11 marzo 1953 n. 87.

P.Q.M.
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 77, comma  2, legge regionale Sicilia n. 17 del 2004  in  relazione  all'art. 117 comma 1 della Costituzione nei sensi di cui ai punti 2 e 3 della premessa
Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con la prova delle  notificazioni e delle comunicazioni prescritte nell'art. 23 della legge dell'11 marzo 1953, n. 87 (ai  sensi  degli articoli 1 e 2 del regolamento della Corte  costituzionale  16 marzo 1956).
Dispone che la presente  ordinanza, letta  in  udienza,   sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed al  Presidente della  Giunta  regionale  siciliana e comunicata  al Presidente dell'assemblea regionale siciliana.      Dispone la sospensione del giudizio. 
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.  
Termini Imerese, 7 giugno 2017  
Il Giudice: Rezzonico





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