20 maggio 2017

STATALI, LE NOVITÀ CONTENUTE NEL DECRETO. PREVISTA L'ASSUNZIONE DEI PRECARI CON UN'ANZIANITÀ DI SERVIZIO DI TRE ANNI (NEGLI ULTIMI OTTO).IL BLOG: ANCHE I FORESTALI HANNO GLI STESSI REQUISITI, MA PERCHÈ DEVONO ESSERE SEMPRE ESCLUSI DA QUALSIASI PIANO DI STABILIZZAZIONE REGIONALE O NAZIONALE? SONO O NON SONO ITALIANI? VERGOGNATEVI TUTTI!


19 Maggio 2017
Approvazione definitiva in Consiglio dei ministri per la riforma Madia. Il nuovo testo unico del pubblico impiego mira a riscrivere le regole in merito all'organizzazione del lavoro pubblico, a cominciare dalle disposizioni sui licenziamenti disciplinari alle misure per la stabilizzazione del precariato storico, fino al polo unico per le visite fiscali in capo all'Inps, per i controlli sulle assenze per malattia, che dovrebbe diventare operativo a partire da settembre.
Si tratta di un importante tassello per avviare i rinnovi contrattuali con l'invio della direttiva all'Aran da parte del ministro. Dopo i recenti incontri con i sindacati, il testo ha subito ancora qualche ritocco ma l'impianto generale è rimasto. Tra le novità si segnala:


- l'allargamento della platea del precariato storico. L'assunzione dei dipendenti pubblici precari sarebbe prevista per coloro che abbiano maturato un'anzianità di servizio di tre anni (negli ultimi otto) in più amministrazioni pubbliche e che abbiano maturato tali requisiti fino al 31 dicembre di quest'anno (non più alla prossima entrata in vigore del decreto legislativo in questione). Tutti i precari, comunque, devono aver partecipato a un concorso.
L'allargamento della platea dei precari viene incontro a una delle richieste più pressanti dei sindacati, richieste che sono apparse in sintonia con i pareri delle commissioni parlamentari.
Inoltre, sui licenziamenti disciplinari sarà chiarito "cosa si intende per valutazione negativa", come ha detto la stessa Madia nei giorni scorsi ai sindacati.
Quanto alla quota prevalente sul salario accessorio dovrebbe essere intesa a livello collettivo e non individuale, un tema su cui si è lavorato con la Ragioneria Generale dello Stato.

Fonte: www.adnkronos.com









1 commento:

  1. Che ne dite, art. 57 2* comma legge regionale 16/96, "recita" per essere inclusi nel contingente di cui all'articolo 56, i lavoratori interessati devono presentare apposita istanza agli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti e agli uffici di collocamento dove risultano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'inclusione è subordinata all'accertamento dell'idoneità fisica e "professionale". Regione Siciliana IRF di ..... raccomandata Protocollo n. 10313/96 POS. VII-8-0 del 16/04/1997- Oggetto: L.R. 6.4.96 n. 16, art. 56 e seg. - Formazione contingente servizi antincendio - Accertamento idoneità professionale. Potrei continuare col documento registrato dalla Commissione IRF. Mi sa che stavolta qualcuno ha sbagliato i conti. Pippo Conti.

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