28 febbraio 2017

ALL'ART 11 DELLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE IN DISCUSSIONE ALL'ARS: "INTERVENTI PER I CONSORZI DI BONIFICA. GARANZIE OCCUPAZIONALI PER I SETTORI DELLA FORESTAZIONE E DELLA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO"



Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale

Art. 11.
Interventi per i Consorzi di Bonifica. Garanzie occupazionali per i settori della forestazione e della manutenzione del territorio 


1. I commi da 1 bis a 1 quinquies dell'articolo 2 della legge regionale 30  dicembre 1977 n.106, e successive modifiche e integrazioni, sono abrogati. All'articolo 47, comma 12, della legge regionale 7 maggio  2015, n. 9 è abrogato il periodo tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 11.
2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,  l'Assessore  regionale per l'Agricoltura definisce con proprio decreto  i valori minimi  e  massimi  dei  con tributi  istituzionali che i Consorzi di Bonifica possono applicare nei confronti dei consorziati. La violazione  dei limiti previsti  dal  decreto di cui al presente comma è causa di nullità dei provvedimenti.
3. A decorrere  dalla data di entrata in vigore  della presente legge, cessa di avere efficacia la disposizione di cui all'articolo 10, comma 28, della  legge  regionale 5 dicembre 2016, n. 24. 1 ruoli già sospesi ai sensi  della medesima  disposizione, ove di importo superiore al valore massimo previsto  dal decreto di  cui al comma 1, sono annullati e riemessi al valore massimo. Per compensare gli effetti gravanti sui consorzi prodotti dalle disposizioni di  cui  al medesimo articolo 10, comma 28, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 e dalle disposizioni del presente comma, è autorizzata, per l'esercizio  finanziario 2017, la spesa di 5.000 migliaiadi euro (Missione  16 Programma 1 capitolo 155819).
4.In  relazione alle disposizioni del presente  articolo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 12, della legge regionale 7 maggio 20 15, n.  9  e  successive modifiche ed integrazioni è incrementata dell'importo di 10.614  migliaia  di euro per l'esercizio finanziario 2017, di  14.786  miglia  di curo l'esercizio finanziario 2018 e determinata in 39.816 migliaia di  euro  per  l'esercizio finanziario 2019.
5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, camma  3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni è incrementata, per l'esercizio finanziario 2017, dell'importo di 10.000 migliaia  di  euro ed è rideterminata in euro 63.054,846,66 per  l'esercizio finanziario 2018 (Missione 20 Programma 3 capitolo 215746). 6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3 e successive modifiche ed integrazioni è incrementata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018, dell'importo annuo di L760 migliaia di euro (Missione 16 Programma 3 capitolo 147326).


Disegno di legge

Atti allegati






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