05 maggio 2016

ECCO L'ORDINANZA DEL GIUDICE CHE SOSPENDE L'EFFICACIA DELL'ULTIMO AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA DI MESSINA. I NUOVI CRITERI NON SONO RETROATTIVI, VALGONO SOLO PER IL FUTURO, I DIRITTI ACQUISITI DEI LAVORATORI SONO COSTITUZIONALMENTE GARANTITI












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La Corte Costituzionale ha depositato la sentenza ed ha deciso che l'art. 12 del 28 gennaio 2014 rimane valido anche in quelle province dove sono sopese le graduatorie (Catania, Messina e Trapani). Però..

Il parere dell'avvocato Valeria Feminò sull' ordinanza della consulta in merito alla legittimità dell'art. 12, l.r. 5/2014. Il provvedimento ha ulteriormente confermato quanto da lei sostenuto sin dall'inizio, ossia che la norma in questione non può avere efficacia retroattiva e dunque non può produrre effetti sui diritti acquisiti dei lavoratori 

Forestali, è sempre caos graduatorie. A Messina il giudice si esprime sull'ordinanza della consulta e fornisce l'interpretazione dell'art 12: non ha effetto retroattivo! Il blog: la proposta dei due contingenti risolverebbe l'eterna questione











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