Stabilizzazione per tutti i precari del pubblico impiego con 36 mesi di servizio
Non solo insegnanti ma anche medici, infermieri, impiegati degli Enti Locali e dei Ministeri ed
altri lavoratori dipendenti precari con almeno 36 mesi di servizio
svolti con contratti a tempo determinato, devono sapere che in virtù
dell’art. 5 comma 4 bis del d.lgs 368/01 il legislatore, adeguando la
normativa interna a quella comunitaria e ponendo un limite all’utilizzo
dei contratti a tempo determinato in modo da evitare che il lavoratore
possa rimanere “precario a vita”, ha fissato un arco temporale (36 mesi)
oltre il quale il rapporto di lavoro si considera a tempo
indeterminato, indipendentemente dalla legittimità o meno del termine,
grazie alla sentenza n. 1528/2015 del 26/10/2015 emessa dal Tribunale di
Trani.
Ciò che assume rilevanza ai fini della
conversione del rapporto non è la illegittimità del termine apposto al
contratto di lavoro (che, considerata la limitazione dell’art. 36 del
d.lgs. 165/01, consentirebbe al pubblico dipendente di ottenere solo un
risarcimento del danno), ma il fatto che, pure in presenza di contratti
legittimi (cioè rispettosi delle norme che disciplinano il rapporto a
termine), il rapporto di lavoro è considerato a tempo indeterminato – ai
sensi dell’art 5 comma 4 bis del d.lgs. 368/01 “ qualora per effetto di
successioni di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni
equivalenti il rapporto di lavoro tra lo stesso datore di lavoro e lo
stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi
comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di
interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro”.
L’applicabilità dell’art. 5 comma 4 bis
del d.lgs. 368/01 al pubblico impiego è stato più volte confermato dalla
recente giurisprudenza, sia comunitaria che nazionale.
Con particolare attenzione al comparto sanità, il legislatore è intervenuto con il D.L. 158/12 – pubblicato in g.u. n. 214 del 13.9.12 ed entrato in vigore in data 14/09/12 – che, aggiungendo all’art. 10 del d.lgs 368/01 il comma 4 ter, esclude espressamente l’applicazione del comma 4 bis dell’art. 5 del d.lgs 368/01 ai contratti a tempo determinato del personale sanitario del servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti medici di I livello: ed è proprio quest’ultimo intervento legislativo che evidenzia inequivocabilmente che prima dell’entrata in vigore del decreto legge appena citato, era applicabile anche alla P.A – comparto sanità, l’art. 5, comma 4 bis. L’intervento legislativo non avrebbe avuto alcun senso, altrimenti, se la conversione del rapporto di lavoro per il superamento dei 36 mesi fosse già esclusa!
Con particolare attenzione al comparto sanità, il legislatore è intervenuto con il D.L. 158/12 – pubblicato in g.u. n. 214 del 13.9.12 ed entrato in vigore in data 14/09/12 – che, aggiungendo all’art. 10 del d.lgs 368/01 il comma 4 ter, esclude espressamente l’applicazione del comma 4 bis dell’art. 5 del d.lgs 368/01 ai contratti a tempo determinato del personale sanitario del servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti medici di I livello: ed è proprio quest’ultimo intervento legislativo che evidenzia inequivocabilmente che prima dell’entrata in vigore del decreto legge appena citato, era applicabile anche alla P.A – comparto sanità, l’art. 5, comma 4 bis. L’intervento legislativo non avrebbe avuto alcun senso, altrimenti, se la conversione del rapporto di lavoro per il superamento dei 36 mesi fosse già esclusa!
Non potendo il divieto assoluto di conversione introdotto con il dl 158/12 che partire dalla sua entrata in vigore,
tutti coloro che hanno maturato i 36 mesi prima del 14.9.12 (termine
questo perentorio SOLO PER IL COMPARTO SANITA’) possiedono i presupposti
per la conversione del rapporto di lavoro e possono adire il giudice
del lavoro del luogo in cui hanno sottoscritto l’ultimo contratto per
averne il riconoscimento giuridico.
Non solo. Oltre alla conversione possono chiedere un
risarcimento danni, che alcuni giudici hanno stimato equo liquidare in
una mensilità lorda per ogni anno di precariato. Il
risarcimento va riconosciuto per il solo fatto che la pubblica
amministrazione abbia reiterato il rapporto a termine in difetto dei
presupposti richiesti dalla normativa comunitaria. Tra l’altro è quanto
dispone la Commissione Europea nella causa “Papalia” definita con
ordinanza del 12/12/13 nella causa promossa da un lavoratore precario
contro il Comune di Aosta.
I lavoratori con oltre 36 mesi di servizio possono dunque chiedere la stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro consapevoli di una giurisprudenza comunitaria e nazionale favorevole
In allegato la sentenzaI lavoratori con oltre 36 mesi di servizio possono dunque chiedere la stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro consapevoli di una giurisprudenza comunitaria e nazionale favorevole
Fonte: www.studiolegaleberloco.it
04 Novembre 2015
Notizie correlate:
Precari. Sentenza choc della Cassazione: “Il contratto a termine è illegittimo, il lavoratore va risarcito”
Bravo Michele sempre preciso nel tenerci informati.....grazie per quello che fai !!!
RispondiElimina