30 maggio 2012

IL COMMISSARIO DELLO STATO SBLOCCA LE RISORSE

Ok del Commissario dello  Stato, sbloccate le risorse

 

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La legge approvata il 23 maggio è passata indenne al vaglio del Commissario dello Stato. Sono sbloccate così le risorse a favore degli operatori forestali, gli Enti locali, le istituzioni culturali, l’Eas. Sono finanziate le leggi di spesa. Per i teatri diviene obbligatoria la rendicontazione di riequilibrio finanziario e contabile.
La legge completa il suo iter con la promulgazione e pubblicazione.
  
Disposizioni  in materia di entrate e per la salvaguardia degli equilibri di bilancioInterventi riguardanti il settore della forestazione. Finanziamento leggi di spesa.


Art. 1.
           Canoni di concessione dei beni immobili appartenenti al
             demanio forestale. Biglietto di accesso per le aree
                             naturali protette.

            1.  Le  modalità di calcolo delle tariffe  afferenti  ai
        canoni  di  concessione  dei beni immobili  appartenenti  al
        demanio  forestale e l’individuazione dei valori unitari  da
        porre a base del calcolo degli stessi, sono determinati  con
        riferimento  all’effettiva  redditività  del  bene   oggetto
        della  concessione in relazione alla destinazione d’uso  per
        la   quale  la  concessione  è  richiesta  o  è  stata   già
        rilasciata,    da   aggiornarsi   con   cadenza    biennale.
        L’Assessore regionale per le risorse agricole ed  alimentari
        è  autorizzato  ad  emanare,  di  concerto  con  l’Assessore
        regionale per l’economia, entro trenta giorni dalla data  di
        pubblicazione  della  presente  legge,  un  decreto  per  la
        determinazione  delle  modalità e  l’  individuazione  delle
        tariffe  unitarie  determinate ai sensi  dei  commi  1  e  2
        dell’articolo  19 della legge regionale 27 aprile  1999,  n.
        10  e  successive  modifiche  ed  integrazioni.  Le  tariffe
        unitarie  relative alle concessioni di terreni a  pascolo  e
        dei   prodotti  di  bosco  sono  stabilite  annualmente  con
        decreto  del  dirigente generale del Dipartimento  regionale
        Azienda  regionale  foreste demaniali  di  concerto  con  il
        dirigente  generale del Dipartimento regionale del  bilancio
        e  del  tesoro  ed  il dirigente generale  del  Dipartimento
        regionale  delle  finanze  e del   credito  dell’Assessorato
        regionale  dell’economia, sulla base dei  criteri  stabiliti
        dal vigente ordinamento statale.

            2.   A  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  della
        presente  legge,  al  fine  di  incrementare  i  servizi  ai
        visitatori  e  le  attività di tutela  delle  aree  protette
        regionali,  fatta eccezione per quelle ubicate  nelle  isole
        minori,  è previsto il pagamento di un biglietto di  accesso
        per  le  aree naturali protette e per le aree attrezzate  da
        individuare con successivo decreto dell’Assessore  regionale
        per  il  territorio e l’ambiente, emanato  di  concerto  con
        l’Assessore  regionale  per  l’economia,  sentiti  gli  enti
        gestori  delle aree naturali protette ed i comuni nei  quali
        sono ricomprese le aree interessate.

     Art. 2.
            Disposizioni finanziarie riguardanti gli enti locali

            1.  L’autorizzazione di spesa relativa alla quota  delle
        assegnazioni, per l’anno 2012, di parte corrente, in  favore
        degli  enti locali di cui al comma 1 dell’articolo  4  della
        legge   regionale   9  maggio  2012,  n.   26   da   erogare
        nell’esercizio  finanziario  2012,  è  ridotta   di   35.000
        migliaia  di euro per i comuni e di 5.000 migliaia  di  euro
        per le province.

            2.  In  favore degli enti locali è assegnata per  l’anno
        2012  un’ulteriore somma pari a 70.000 migliaia di euro  per
        i  comuni  ed  a 10.000 migliaia di euro per le province  da
        destinare   ad  investimenti  coerenti  con  il   comma   18
        dell’articolo  3  della legge 24 dicembre  2003,  n.  350  e
        successive modifiche ed integrazioni.

            3.  Per il finanziamento della maggiore spesa di cui  al
        comma  2, il Ragioniere generale della Regione è autorizzato
        ad    effettuare   nell’anno   2012   ulteriori   operazioni
        finanziarie  per un importo complessivo di  80.000  migliaia
        di euro.

            4.   I   maggiori   oneri  derivanti  dalle   operazioni
        finanziarie  previste  dal comma  3  sono  quantificati  per
        l’anno  2012  in  5.377  migliaia  di  euro  e  a  decorrere
        dall’anno 2013 in  10.754 migliaia di euro.

            5.  Agli  oneri  di  cui al comma 4 si  fa  fronte:  per
        l’anno  2012  quanto  a  2.400 migliaia  di  euro  a  valere
        sull’UPB  4.2.1.4.1  e quanto a 2.977  migliaia  di  euro  a
        valere  sull’UPB 4.2.3.9.1; per l’anno 2013 quanto  a  4.529
        migliaia  di  euro a valere sull’UPB 4.2.1.4.1  e  quanto  a
        6.225   migliaia   di   euro  mediante  riduzione   dell’UPB
        4.2.1.4.1; per l’anno 2014 quanto a 4.150 migliaia  di  euro
        a  valere  sull’UPB 4.2.1.4.1 e quanto a 6.604  migliaia  di
        euro a valere sull’UPB 4.2.3.9.1.

     Art. 3.
                  Interventi nel settore della forestazione

            1.  Per l’attuazione di progetti, coerenti con il  comma
        18  dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n.  350  e
        successive  modifiche  ed  integrazioni,  finalizzati   alla
        costruzione  e  manutenzione  straordinaria  di   opere   ed
        impianti  del  demanio e del patrimonio  pubblico  forestale
        nonché  per  la ricostituzione ed il recupero del patrimonio
        pubblico   boschivo,   compreso  l’acquisto   di   impianti,
        macchinari  ed  attrezzature  tecnico  scientifiche  per  la
        prevenzione  degli  incendi, è autorizzata  per  l’esercizio
        finanziario 2012 la spesa complessiva di 60.000 migliaia  di
        euro.  La  spesa autorizzata dal presente comma è  destinata
        quanto  a  30.000 migliaia di euro per l’espletamento  delle
        funzioni  di  competenza del Dipartimento regionale  Azienda
        regionale  foreste demaniali e quanto a 30.000  migliaia  di
        euro  per  l’espletamento delle funzioni di  competenza  del
        Comando del Corpo forestale della Regione siciliana.

            2.  Per il finanziamento della maggiore spesa di cui  al
        comma  1  il Ragioniere generale della Regione è autorizzato
        ad    effettuare   nell’anno   2012   ulteriori   operazioni
        finanziarie  per  un importo complessivo di 60.000  migliaia
        di euro.

            3.   I   maggiori   oneri  derivanti  dalle   operazioni
        finanziarie  previste  dal comma  2  sono  quantificati  per
        l’anno  2012  in  4.033  migliaia  di  euro  e  a  decorrere
        dall’anno 2013 in 8.066 migliaia di euro.

            4. Agli oneri di cui al comma 3 si fa fronte:

            a)  per  l’anno 2012 quanto a 1.800 migliaia di  euro  a
        valere sull’UPB 4.2.1.4.1 e quanto a 2.233 migliaia di  euro
        mediante riduzione dell’UPB 4.2.1.4.1;

            b)  per  l’anno 2013 quanto a 3.397 migliaia di  euro  a
        valere sull’UPB 4.2.1.4.1 e quanto a 4.669 migliaia di  euro
        mediante riduzione dell’UPB 4.2.1.4.1;

            c)  per  l’anno 2014 quanto a 3.113 migliaia di  euro  a
        valere sull’UPB 4.2.1.4.1 e quanto a 4.953 migliaia di  euro
        mediante riduzione dell’UPB 4.2.1.4.1.

            5.  Per  gli  interventi di manutenzione  ordinaria  del
        patrimonio  boschivo e per la prevenzione e  gli  interventi
        di  controllo  degli incendi boschivi e  per  interventi  di
        tipo    conservativo   è   autorizzata,   per    l’esercizio
        finanziario 2012 la spesa complessiva di 33.770 migliaia  di
        euro,  di  cui  16.885 migliaia di euro  per  l’espletamento
        delle  funzioni  di  competenza del  Dipartimento  regionale
        Azienda  regionale  foreste demaniali e 16.885  migliaia  di
        euro  per  l’espletamento delle funzioni di  competenza  del
        Comando del Corpo forestale della Regione siciliana.

            6.  Agli  oneri  discendenti dal comma  5,  quantificati
        complessivamente  in 33.770 migliaia di euro,  si  provvede,
        per  l’esercizio  finanziario 2012  mediante  corrispondente
        utilizzo  della riduzione dell’autorizzazione  di  spesa  di
        cui  al  comma  1  dell’articolo 4 della legge  regionale  9
        maggio  2012, n. 26, come disposta dal comma 1 dell’articolo
        2 della presente legge.

     Art. 4.
                       Finanziamento di leggi di spesa

            1.  La  spesa  complessiva di 33.363  migliaia  di  euro
        autorizzata  per l’esercizio finanziario 2012  dall’articolo
        128   della  legge  regionale  12  maggio  2010,  n.  11   e
        successive  modifiche ed integrazioni, è  rideterminata  per
        l’esercizio  finanziario 2012 in 32.748  migliaia  di  euro,
        compresi  gli  impegni  assunti  nel  corso  della  gestione
        provvisoria  del  bilancio della Regione  autorizzata  dalla
        legge   regionale  10  gennaio  2012  n.  5  e  dalla  legge
        regionale  11 aprile 2012, n. 23, da destinare  ai  soggetti
        indicati   nell’Allegato  1  alla  presente  legge,   tenuto
        altresì  conto  dell’articolo 7  della  legge  regionale  11
        maggio   2011,   n.   8,  per  gli  importi   nello   stesso
        specificati.

            2.  Fermo  restando quanto previsto al comma 1,  per  le
        medesime  finalità previste dall’articolo  128  della  legge
        regionale  n. 11 del 2010 e con le modalità ivi previste,  è
        autorizzata,  per  l’esercizio finanziario  2012,  la  spesa
        complessiva di 2.000 migliaia di euro a titolo di  ulteriore
        contributo  a  favore dei soggetti di seguito individuati  e
        per l’importo indicato a fianco degli stessi in migliaia  di
        euro:

            a) UPB 6.2.1.3.1, capitolo 183704      + 300
            b) UPB 6.2.1.3.3, capitolo 183701      + 600
            c) UPB 6.2.1.3.3, capitolo 183715      + 300
            d) UPB 9.2.1.3.3, capitolo 373711      + 600
            e) UPB 1.2.1.3.2, capitolo 105719      + 200.

              3.  All’onere  di  cui  al comma  2,  quantificato  in
        complessivi  2.000  migliaia di euro, si  provvede  mediante
        corrispondente utilizzo della riduzione di spesa di  cui  al
        comma  1  dell’articolo  4 della legge  regionale  9  maggio
        2012,  n.  26,  come  disposta dal comma 1  dell’articolo  2
        della presente legge.

     Art. 5.
               Disposizioni per l’Ente Acquedotti siciliani in
  liquidazione

            1.  Al  fine  della razionalizzazione e del contenimento
        della spesa relativa all’Ente acquedotti siciliani (EAS)  in
        liquidazione,  coerentemente con lo stato di liquidazione  e
        con  le  residue  attività di gestione attribuite  all’ente,
        entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
        presente   legge,   il  commissario  liquidatore,   nominato
        secondo  le  disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo  1
        della  legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, al  quale  sono
        conferiti,  fino  alla  completa  liquidazione  dell’EAS,  i
        poteri  di dirigente generale a far data dalla pubblicazione
        della  presente legge, provvede altresì ad adottare apposita
        delibera   di   approvazione  di  modifica  del  regolamento
        interno  dell’ente  che preveda non  più  di  due  strutture
        intermedie  a  far data dalla pubblicazione  della  presente
        legge.

            2.  Coerentemente  con le misure di razionalizzazione  e
        contenimento  di  cui  al  comma  1,  in  favore   dell’Ente
        Acquedotti    Siciliani    in   liquidazione,    ai    sensi
        dell’articolo  1  della legge regionale n.  9  del  2004,  è
        autorizzata,  per  l’esercizio finanziario  2012,  la  spesa
        entro  i  limiti  di 11.650 migliaia di euro,  a  titolo  di
        compartecipazione  destinata,  esclusivamente,  agli   oneri
        sostenuti per la spesa del personale.

            3.  All’Istituto  regionale  del  vino  e  dell’olio   è
        concesso  un  contributo, per l’esercizio finanziario  2012,
        pari  a  173 migliaia di euro per il  concorso al  pagamento
        degli  emolumenti  al  personale  proveniente  dall’EAS   in
        liquidazione,  ai sensi del comma 2 quinquies  dell’articolo
        23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

            4.   All’Istituto  regionale  per  lo   sviluppo   delle
        attività  produttive (IRSAP) è concesso un  contributo,  per
        l’esercizio  finanziario 2012, pari a 800 migliaia  di  euro
        per  il  concorso al pagamento degli emolumenti al personale
        proveniente dall’EAS in liquidazione, ai sensi del  comma  2
        quinquies  dell’articolo 23 della legge regionale 27  aprile
        1999 n. 10.

            5.  Agli  Enti  Regionali  per il  diritto  allo  studio
        universitario   della   Sicilia   (ERSU)   è   concesso   un
        contributo, per l’esercizio finanziario 2012,  pari a  2.000
        migliaia  di  euro  per  il  concorso  al  pagamento   degli
        emolumenti    al   personale   proveniente    dall’EAS    in
        liquidazione,  ai sensi del comma 2 quinquies  dell’articolo
        23 della legge regionale 27 aprile 1999 n. 10.

            6.   Agli   oneri  discendenti  dal  presente  articolo,
        quantificati  complessivamente in 14.623 migliaia  di  euro,
        si provvede, per l’esercizio finanziario 2012:

            a)  quanto  a 6.000 migliaia di euro mediante  riduzione
        di  pari importo dell’UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704 (di cui
        1.200  migliaia  di  euro  da accantonamento  1001  e  4.800
        migliaia di euro da accantonamento 1003) del bilancio  della
        Regione per l’esercizio finanziario medesimo;

            b)  quanto  a 6.000 migliaia di euro mediante  riduzione
        dell’autorizzazione  di  spesa  disposta   per   l’esercizio
        finanziario  2012 dal comma 45 dell’articolo 11 della  legge
        regionale 9 maggio 2012, n. 26  (U.P.B 4.2.1.5.99,  capitolo
        215731);

            c)   quanto   a   2.623  migliaia   di   euro   mediante
        corrispondente  utilizzo della riduzione dell’autorizzazione
        di  spesa  di  cui  al comma 1 dell’articolo 4  della  legge
        regionale  9 maggio 2012, n. 26, come disposta dal  comma  1
        dell’articolo 2 della presente legge.

     Art. 6.
            Fondo per la salvaguardia dell’equilibrio di bilancio

            1.  Le  disponibilità finanziarie,  pari  a  complessivi
        euro  23.012.150,07, rinvenienti nelle sotto elencate  Unità
        previsionali  di  base  del  bilancio  di  previsione  della
        Regione  per  l’esercizio finanziario 2012, confluiscono  in
        un   apposito   fondo   non  utilizzabile   destinato   alla
        salvaguardia degli equilibri finanziari di bilancio:

            a) UPB 4.2.1.5.3    per euro     18.523.068,00
            b) UPB 2.2.1.3.7    per euro        919.420,78
            c) UPB 9.2.1.3.5    per euro      2.169.911,29
            d) UPB 10.3.1.3.2   per euro         99.750,00
            e) UPB 5.2.2.6.6    per euro        800.000,00
            f) UPB 6.2.1.3.1    per euro        500.000,00.

     Art. 7.
              Variazioni allo stato di previsione dell’entrata
                  e della spesa del bilancio della Regione

            1.  Nello  stato di previsione dell’entrata del bilancio
        della   Regione  per  l’esercizio  finanziario   2012   sono
        introdotte le variazioni di cui all’annessa Tabella  A’.

            2.  Nello  stato di previsione della spesa del  bilancio
        della   Regione  per  l’esercizio  finanziario   2012   sono
        introdotte le variazioni di cui all’annessa Tabella  B’.

     Art. 8.
          Disposizioni in materia di contributi ad enti teatrali e
    musicali

            1.   L’erogazione  dei  contributi  agli  enti  di   cui
        all’Amministrazione  Assessorato  regionale   del   turismo,
        dello   sport   e  dello  spettacolo,  Rubrica  Dipartimento
        regionale  del  turismo,  dello  sport  e  dello  spettacolo
        dell’allegata  tabella  B’ è soggetta alle modalità  di  cui
        all’articolo  128 della legge regionale 12 maggio  2010,  n.
        11 e successive modifiche ed integrazioni.

     Art. 9.
  Norma finale

            1.  La  presente  legge sarà pubblicata  nella  Gazzetta
        ufficiale  della Regione siciliana ed entrerà in  vigore  il
        giorno stesso della pubblicazione.

            2. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla  e
        di farla osservare come legge della Regione.

30 Maggio 2012 


1 commento:

  1. il commissario dello stato a sboccato le risorse x i forestali ma perche si vedono soltanto numeri e non richieste di lavoro infatti nella nostra prov. di (sr)non ci sono avviamenti x l antincendio che x 101unisti dell azienda non effettuato nessun giorno

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