23 marzo 2012

LAVORI IN ECONOMIA NEL SETTORE FORESTALE

Seguito della discussione del disegno di legge «Lavori in economia nel settore forestale» (868/A)


PRESIDENTE. Si procede al seguito dell’esame del disegno di legge n. 868/A «Lavori in economia nel settore forestale», posto al n. 4). Ricordo che nella precedente seduta era stato approvato il passaggio all’esame degli articoli.
Si passa all’articolo 1. Ne do lettura:

«Art. 1.

Lavori in economia
1. I lavori di rimboschimento, rinsaldamento e opere costruttive connesse, di ricostituzione boschiva, gli interventi di prevenzione e repressione degli incendi boschivi e gli interventi colturali e manutentori, ivi compresi quelli per la gestione dei demani, dei vivai forestali e delle riserve naturali, di cui all'articolo 64 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono di norma realizzati in economia ed eseguiti in amministrazione diretta prescindendo dal limite di importo per i lavori in amministrazione diretta previsto dal comma 5 dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed
integrazioni.
2. La deroga di cui al comma 1 si applica altresì agli analoghi lavori realizzati dall'Ente sviluppo
agricolo e dai Consorzi di bonifica.»

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dagli onorevoli Oddo, Apprendi, Cracolici e Termine: 1.1 (I e II parte);
- dagli onorevoli Vinciullo, Pogliese, Buzzanca, Falcone, Caputo: 1.2, 1.3.
 MANCUSO, presidente della Commissione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANCUSO, presidente della Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io vorrei allegare una relazione affinché il Commissario dello Stato possa fare una valutazione ben ponderata su questo disegno di legge che è importante, soprattutto, per i forestali e per questa norma che stiamo applicando. Onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 868 si inserisce in piena continuità con quanto operato dall’Amministrazione forestale regionale almeno da dieci anni ad oggi.
L’articolo unico, in cui esso consiste, vuol consentire la possibilità di continuare ad eseguire in
amministrazione diretta, anche dopo il 31 dicembre 2011, i lavori nel settore forestale, lavori che
vengono descritti per ambito di intervento (rimboschimento, rinsaldamento e opere costruttive
connesse, ricostituzione boschiva, interventi di prevenzione e repressione degli incendi boschivi e
interventi colturali e manutentori, ivi compresi quelli per la gestione dei demani, dei vivai forestali e delle riserve naturali). Ciò prescindendo dal limite di importo per i lavori in amministrazione diretta previsto dal codice statale dei contratti. Si tratta, quindi, di una finalità semplificativa che mira ad evitare appesantimenti procedurali in linea con le esigenze di tempestività di esecuzione dei lavori riscontrate nel corso degli anni nel settore preso in esame e tenute in conto dalla legislazione vigente fino a pochissimo tempo fa. La norma, come abbiamo sottolineato, si prefigge lo scopo di autorizzare l’Amministrazione regionale a continuare ad operare per i lavori nel settore forestale con il regime dell’amministrazione diretta senza limiti di importo, secondo quanto già consentito dall’ articolo 24, comma 6 bis, della legge 109/1994, come introdotta nella Regione siciliana dalla legge 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni. La necessità di intervenire col disegno di legge in esame deriva dal fatto che appena qualche mese fa, nel riformare la materia dei lavori pubblici recependo il codice dei contratti, l’Assemblea Regionale Siciliana ha abrogato interamente la legge regionale 7/2002, eliminando quindi, la possibilità di ricorrere per i lavori forestali prima citati senza limiti all’amministrazione diretta, ad eccezione delle procedure di affidamento i cui bandi siano stati pubblicati entro il 31 dicembre 2011. In merito alla sussistenza della competenza legislativa della Regione in materia si fa presente, innanzitutto, che altre Regioni hanno legiferato sull’argomento e la stessa Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici nel 2001 si è espressa in materia. In particolare, la predetta Autorità, chiamata a pronunciarsi dalla giunta regionale della Campania e dalle organizzazioni sindacali territoriali sull’ambito di operatività dell’articolo 88 del DPR 554/1999 nel settore forestale, si è così espressa nella determinazione n. 9 del 21 febbraio 2001 vorrei chiedere agli uffici se è esatta la data  a seguito di istruttoria, si legge nelle premesse della delibera, condotta ascoltando in audizione i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, delle regioni Toscana, Umbria, Basilicata, Piemonte, Lombardia e Campania, a riprova del rilievo sociale della problematica: “Deve essere rilevato preliminarmente che la possibilità di effettuare in economia, nella forma dell’amministrazione diretta, i lavori di forestazione, e senza limiti di importo, era prevista nella precedente legge sulle foreste, la limitazione di importo per i lavori eseguibili in economia, in amministrazione diretta, si riferisce certamente a lavori tra i quali possono comprendersi quelli agricolo-forestali. Da questi, come categoria che comprende opere in senso proprio di ingegneria, possono essere, però, distinti i lavori di mera manutenzione forestale, difatti questa manutenzione non attiene ad opere realizzate né ad impianti ma si concreta in interventi che fanno rimanere salve le situazioni naturali. Questi interventi incidono sulla natura forestale direttamente, ovvero, in via meramente strumentale non con opere di edilizia, essi vanno tenuti distinti dalle opere consistenti in lavori pubblici in senso proprio e sfuggono all’applicazione della generale disciplina. Sulla base di quanto esposto, va ritenuto che nell’ambito di applicazione dell’articolo 88 del DPR 554/1999 non sono da ricomprendere i lavori di manutenzione forestale in amministrazione diretta, qualora abbiano ad oggetto interventi che facciano rimanere salve le situazioni naturali e non siano configurabili come opere di edilizia”. Le considerazioni espresse dall’Autorità nella sua delibera, nella parte in cui distingue i lavori di manutenzione forestale non configurabili come opere di edilizia dai lavori comprendenti opere necessarie per la eliminazione del dissesto idrogeologico e la sistemazione agraria e che costituiscano opere di ingegneria naturalistica in senso proprio, sono state ben tenute presenti da alcune Regioni che hanno legiferato in materia.
In particolare la Regione Campania ha previsto (articolo 67, comma 4, della legge regionale 27
febbraio 2007, n. 3) che gli interventi di manutenzione forestale, bonifica idraulica ed agraria e
sistemazione montana, non configurabili come opere edilizie in senso stretto, possano essere eseguiti
in amministrazione diretta senza limite di importo. Analogamente ha disposto la Regione Lombardia (articolo 54, comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31) per i lavori oggetto di amministrazione diretta di mera manutenzione forestale, che, non comportando una modificazione delle situazioni naturali, non sono configurabili come impianti o opere edilizie in senso stretto rientranti nell’ambito di applicazione della normativa sui lavori pubblici. Anche in tal caso si deroga perciò al limite di importo di cui all’articolo 125 del codice dei contratti. Entrambe queste previsioni di legge regionale sono passate indenni al vaglio di legittimità costituzionale da parte degli organi preposti.
La Regione Sardegna ha ugualmente previsto (articolo 7 della legge regionale 9 giugno 1999, n.
24) la possibilità di eseguire in economia “tutte le opere di rimboschimento e rinsaldamento e le
opere strumentali connesse all’attività di sistemazione idraulico-forestale”, anche in deroga alle
norme generali sulle opere pubbliche. Disposizione quest’ultima espressamente fatta salva dalla
Regione in sede di intervento di riordino della legge sugli appalti pubblici (articolo 72, comma 3,
della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5) e che non è stato oggetto sul punto di specifico motivo di
impugnativa da parte statale nel ricorso governativo deciso dalla Corte costituzionale con sentenza
411/2008. Per la verità, in senso apparentemente contrario, va ricordato che la Regione Umbria, con legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, nell’istituire l’Agenzia forestale regionale, ha previsto (articolo 28) che si possano realizzare in amministrazione diretta fino all’importo di 200.000 euro lavori ed opere attinenti o funzionali alle competenze della medesima Agenzia forestale regionale. Detta previsione è stata impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in quanto derogatoria
rispetto alla disciplina dell’articolo 125 del decreto legislativo 163/2006, sotto il profilo della violazione dell’ articolo 117, comma 2, lettere e) ed l) della Costituzione. Si tratta però di un’assimilazione soltanto apparente, in quanto nella legge della regione Umbria la dizione utilizzata è di gran lunga più ampia rispetto al testo del disegno di legge in esame che invece configura un’ipotesi circoscritta e precisa. Nella legge regionale umbra, infatti, il ricorso all’amministrazione diretta si prevede per “lavori ed opere attinenti o funzionali alle proprie competenze” ovverosia per tutte le competenze attribuite dalla legge all’Agenzia forestale, con una possibilità di intervento estesa sino a sedici ambiti di materie espressamente descritti, cui si potrebbero in ipotesi aggiungere altre tipologie di lavori per l’affidamento in gestione di attività omogenee o analoghe. In altri termini il legislatore umbro ha voluto legittimare il ricorso all’ amministrazione diretta per tipologie di lavori che esulano dai lavori di mera manutenzione forestale, non assimilabili ad opere edilizie. L’ampiezza e l’eterogeneità della fattispecie configurata sono a base dell’impugnativa del Governo, mentre tali motivazioni non sussistono relativamente alle altre leggi regionali richiamate né possono essere trasposte alla formulazione del testo del disegno di legge oggi in discussione. Alla luce di quanto sopra esposto e tenuto conto nella massima considerazione della opportunità per la Regione nota a tutti voi di impiegare per i lavori in amministrazione diretta nel settore forestale quel personale proprio già da anni utilizzato per tale finalità, alla stregua di quanto accade in altre Regioni, ritengo giusta e necessaria la reintroduzione della deroga al limite di importo nel ricorso all’amministrazione diretta per i lavori nel settore forestale, con la previsione che si tratti di lavori non configurabili come opere edili, come precisato nell’emendamento di riscrittura già predisposto. Sottolineo infine come peraltro richiamato nella stessa relazione del disegno di legge  che l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, consultata dal Dipartimento regionale Azienda foreste demaniali sulla questione in esame, ha svolto argomentazioni a supporto dell’opportunità di un intervento del legislatore regionale in detta materia. In particolare si legge nel relativo parere “considerato che la struttura non solo dispone di mezzi e personale votati al fine, ma deve applicare la normativa speciale che prevede l’utilizzo e l’assunzione di varie categorie di operai stagionali, anch’essi da destinare a quelle attività, non può tacersi l’opportunità di un ulteriore intervento normativo speciale, che, prendendo atto delle peculiari caratteristiche organizzative del settore, elevi il limite oggi sopravvenuto, e consenta l’esecuzione in amministrazione diretta dei lavori di forestazione. Nessuna preclusione di ordine generale si ritiene di potere rinvenire in tale scelta, sia perché il limite di legge statale non sembra conseguente agli obblighi comunitari, sia  in vista della coerenza costituzionale della suggerita iniziativa – perché nessun riferimento a materie riservate allo Stato (quali la libera concorrenza o la disciplina di settori riservati al diritto privato) sembra sostenere la diversa scelta operata in ambito nazionale e quindi limitare l’autonomia regionale”. Confido che tutti i deputati vorranno favorevolmente apprezzare una norma così importante per le possibilità di impiego dei lavoratori che già da anni operano nel settore forestale.

BUFARDECI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUFARDECI. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire perché, come avevo già anticipato nel
corso della discussione che si è tenuta nella seduta precedente, Grande Sud ed io siamo favorevoli a
questo disegno di legge per le ragioni che ha da ultimo esposto il presidente Mancuso, perché serve ai lavoratori, perché serve a potere effettuare tutta una serie di lavori determinanti al
rimboschimento, alla ricostituzione boschiva, a funzioni preventive. Io intervengo perché vedendo l’elenco degli emendamenti e vedendo quello soppressivo del comma secondo, volevo formulare agli uffici oltre che alla Commissione una osservazione che è la seguente: siccome la norma precedente, quella che sostanzialmente è decaduta e che con questa legge si tenta di reintrodurre, limitava il lavoro di economia esclusivamente ai forestali, non l’ampliava né all’ESA né ai Consorzi di bonifica come si vorrebbe fare in questo secondo comma, credo che l’unica valutazione che deve essere fatta è quella di verificare se questo possa incidere o meno con la costituzionalità della legge stessa; posto che una reintroduzione di una norma che era stata già applicata serenamente, credo che non abbia problemi, evidentemente, e quindi si può fare lavoro in economia per le ragioni che abbiamo detto, tutto buono e benedetto. Facciamolo di corsa, spendiamo questi soldi, diamo garanzie occupazionali. Però, ampliarlo così come prevede il testo e la soppressione di cui parlano i colleghi, credo che non possa essere scelta in maniera più o meno estemporanea, ma debba essere dedotta dall’eventuale ragione di incostituzionalità che eventualmente il Commissario può fare valere. Se non c’è questo rischio io credo che sia opportuno che si possa ampliare anche all’ESA e ai Consorzi, se viceversa questo rischio c’è io per primo sottoscrivo l’emendamento per evitare problemi. Quindi, chiederei che la Commissione e gli uffici facciano questo approfondimento, proprio per evitare anche in questa legge di avere appesantimenti di carattere definiamolo burocratico-tutorio di controllo.
RINALDI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RINALDI. Signor Presidente, in parte mi ha anticipato l’onorevole Bufardeci, ma volevo chiedere
agli uffici: noi possiamo andare in deroga ad una legge nazionale ed anche comunitaria che impone
un vincolo già di 200 mila euro per i lavori in affidamento diretto? Per evitare che il Commissario
dello Stato impugni questa legge.
PRESIDENTE. L’onorevole Mancuso ha fatto le considerazioni che dal punto di vista giuridico
andavano fatte.
RINALDI. Secondo me è una legge che va rivista ed inoltre mi viene anche qualche dubbio, così
come aveva anticipato il collega, sulla possibilità di estendere anche questa deroga sia all’ESA che
ai Consorzi di bonifica.
COLIANNI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COLIANNI. Signor presidente, onorevoli colleghi, io pensavo che la volta scorsa ci eravamo detti
delle cose estremamente chiare e cioè che questo disegno di legge nasce dalla necessità di garantire che migliaia e migliaia e migliaia di operatori della forestale possano essere regolarmente pagati e possano avere le giornate di lavoro previste e garantite. Per essere chiari è….
RINALDI. Non c’è bisogno di fare una deroga!
COLIANNI. Non funziona così. Fino ad oggi è successo che risorse economiche ingenti sono state utilizzate con un sistema periferico, a mio giudizio assolutamente discutibile, che ha visto fare tanti lavori in economia con un sistema farraginoso al massimo che era quello di dovere fare, per ciascuna direzione territoriale, una serie di bandi di gara che, alla fine, venivano esitati dandoli ai vincitori che venivano invitati non so se con cottimo fiduciario o in altra modalità. In realtà, quello che stiamo facendo oggi è rastrellare tutto questo danaro che veniva gestito in maniera particellare e parcellizzato nel territorio e lo stiamo facendo gestire direttamente alla forestale, direttamente agli uffici periferici senza terzializzare il lavoro.
Questo è quello che stiamo facendo con questa norma. Stiamo necessariamente facendo la deroga,
ma la ragione vera è che se non passa oggi questa norma, il Governo e la Regione non potranno
garantire i centottanta giorni e quant’altro di stabilità ai forestali. Se qualcuno si vuole assumere
questa responsabilità, lo faccia!
C’è il comma due che fa riferimento poi, per similitudine, all’utilizzo di queste risorse in economia da parte del Consorzio di bonifica direttamente, piuttosto che fare ulteriori gare che vengono fatte in talune occasioni. E’ una similitudine, io non capisco per quale ragione se ciò vale per la Forestale, non debba valere invece per altre istituzioni. Signor presidente, alla fine, vorrei dirle che io non so quale sia il sistema che usano gli uffici per rendere ammissibili o meno gli emendamenti. Io avevo presentato due emendamenti, tra questi ne avevo preannunciato uno relativo alla possibilità che la Forestale potesse convenzionarci con gli enti pubblici per fare in modo che le erbacce e quant’altro delle scuole, degli ospedali, delle aree di sviluppo industriale potessero essere utilizzate in convenzione con questi enti. Mi sembra un fatto di civiltà. Il fatto che qualcuno mi dica che l’emendamento è inammissibile perché comporta spesa o è una idiozia o comunque è mal detto.
Io pregherei, quindi, che quando un parlamentare presenta degli emendamenti che si dia contezza
degli emendamenti che vengono presentati dal parlamentare e si specifichi la ragione per la quale l’emendamento viene ritenuto inammissibile.
PRESIDENTE. Onorevole Colianni, gli emendamenti vanno presentati in Commissione, devono
essere attinenti alla materia. Se vengono presentati all’ultimo minuto in Aula, ovviamente, non sono
emendamenti su cui l’Aula può pronunciarsi.
COLIANNI. Non sono dell’ultimo minuto! Sono stati presentati da un Capogruppo, sono
perfettamente regolamentari e pertanto si potevano discutere.
VINCIULLO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VINCIULLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi pare anche in questo caso di ricordare che
l’Assessore competente non è presente e così definitivamente consolidiamo la tesi che io in altre situazioni avevo esposto, quando si poteva dire che anche senza il Governo questo Parlamento può
procedere a varare le leggi. Questo lo dico in maniera tale che venga definitivamente scolpito.
DI BETTA, assessore per il territorio e l’ambiente. Il Governo è presente. L’Assessore al ramo è
impegnato in attività inerenti il proprio ufficio.
VINCIULLO. No, il Governo non è presente. Siccome l’attività legislativa ha la precedenza su qualsiasi altra attività, non c’è altra attività più importante che è quella di essere in Aula nel momento in cui si approvano leggi riguardanti il proprio Assessorato. Non ce n’è, assolutamente, Assessore! Veda, se lei intende giustificare il suo collega è una caduta di stile insopportabile, nessun’altra cosa deve avere la precedenza quando si è impegnati in Aula, nessun’altra cosa! Capisco che non siete deputati, però questo non è consentito a nessuno! Questo lo dico per un semplice motivo, perché siccome altre volte quando lei, giustamente, non era presente in Aula è stato sollevato il problema che alcune leggi non potevano essere trattate perché mancava l’Assessore al ramo, io dico che definitivamente passa il principio che anche senza l’Assessore al ramo questo Parlamento può legiferare. Ciò posto, volevo rispondere all’Assessore Colianni.
COLIANNI. Assessore lo sono stato!
VINCIULLO. Onorevole Colianni, Assessore lo è già stato, noi le auguriamo che ritorni quanto
prima a fare parte del Governo Lombardo, sarebbe il settimo, ottavo, non so quale Governo. Lei,
però, deve stare attento a quello che dice. Noi del PDL vogliamo approvare la legge. Siamo 
sostenitori di questa legge, perché l’onorevole Mancuso lo ha dimostrato ampiamente, non consentiamo a nessuno di fare demagogia; nel senso che non è possibile pensare e immaginare di
salire su questo palco e dire che se viene cassato il comma 2, i forestali non riusciranno a
raggiungere il limiti di 180 giorni, perché l’articolo 64, legge 16 che regola …
COLIANNI. Ma perchè sta dicendo cose che non ho detto?
VINCIULLO. Non avrò compreso bene, però ci terrei a chiarirlo. L’articolo 64 della legge 16 non
ha mai concesso né all’Ente di Sviluppo agricolo, né ai Consorzi di bonifica di operare in house, quindi con il mio emendamento non possiamo fare altro che ritornare a quella che è la ratio della legge. Vogliamo fare in modo che si operi velocemente, si operi speditamente, si dia la possibilità di
arrivare non solo ad una categoria, ma a tutti a 180 giorni perché è l’obiettivo ed il motivo per cui il PDL rimane in Aula, però stiamo attenti: non dobbiamo assolutamente pensare di introdurre elementi che possono creare un ulteriore contrasto con il Commissario dello Stato, perché ancora una volta non possiamo consentire di perdere il nostro ruolo costringendo il Commissario dello Stato ad impugnare il comma 2. Per cui, quando io le ribadisco la necessità e l’obbligatorietà di procedere a cassare il comma 2, in questo, signor Presidente, chiedo anche che lei venga confortato dagli uffici, perché in nessun’altra Regione non è mai assolutamente passato il principio che altri enti oltre ai settori periferici della Regione possono operare in house, come qui si sta chiedendo con l’ESA ed i Consorzi di bonifica.
COLIANNI. Ho detto la stessa cosa!
VINCIULLO. Se ha detto la stessa cosa, le chiedo scusa; non avevo capito.
PRESIDENTE. Si passa all’emendamento 1.1 (I parte) degli onorevoli Oddo, Apprendi, Cracolici
e Termine. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
RAIA, relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
DI BETTA, assessore per il territorio e l’ambiente. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E’ approvato)

Si passa all’emendamento 1.2, a firma dell’onorevole Vinciullo ed altri.
VINCIULLO. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L’Assemblea ne prende atto.
Si passa all’emendamento 1.1 (II parte), degli onorevoli Oddo ed altri. Lo pongo in votazione.
Il parere della Commissione?
RAIA, relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
DI BETTA, assessore per il territorio e l’ambiente. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E’ approvato)

Si passa all’emendamento 1.3, degli onorevoli Vinciullo ed altri. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
RAIA, relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
DI BETTA, assessore per il territorio e l’ambiente. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 1 nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

 (E’ approvato)

Si passa all’articolo 2. Ne do lettura:

«Articolo 2.

Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E’ approvato)

Gli altri emendamenti presentati sono tutti inammissibili. 
La votazione finale del disegno di legge avverrà successivamente.


 Seduta parlamentare del 22 marzo 2012

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