29 luglio 2011

PURA DEMAGOGIA

Riordino della legislazione ed acquisizione di nuove competenze nell'ambito del comparto agro-forestale-ambientale. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14.
DDL Numero 751 del 23.06.11
 
RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

         Onorevoli colleghi,

         la  proposta  normativa posta alla vostra  attenzione
     ha  lo  scopo  di introdurre un riordino della  normativa
     relativa al comparto agro-forestale-ambientale.

         In    particolare   vengono   individuate    funzioni
     ulteriori  rispetto a quelle già attribuite alla  Regione
     siciliana con la legge regionale n. 14 del 2006.

         Per  garantire lo sviluppo sostenibile del territorio
     ed  il  miglioramento  della  qualità  della  vita  della
     popolazione, la Regione valorizza le risorse  ambientali,
     in  conformità  agli accordi internazionali  sottoscritti
     dallo  Stato  ed  agli  impegni  internazionali  da  essi
     scaturenti.  A tal fine promuove la valorizzazione  delle
     risorse    del    settore    agro-silvo-pastorale,     il
     mantenimento  e  miglioramento del  territorio  rurale  e
     montano   e   delle  condizioni  socio-economiche   delle
     popolazioni  di montagna.  Vengono, altresì,  individuati
     i    seguenti   compiti:   riassetto   e   consolidamento
     idrogeologico   di   tutto   il   territorio   siciliano;
     sistemazione idraulico-forestale avvalendosi anche  delle
     tecniche  di  ingegneria naturalistica di tutte  le  aree
     con   dissesto  geomorfologico  nelle  aree  indicate   a
     pericolosità  geomorfologica o idraulica individuati  dai
     piani  stralcio  di  bacino per l'assesto  idrogeologico;
     difesa  del  suolo, tutela e miglioramento del paesaggio;
     rimboschimento  delle aree povere con  specie  arboree  a
     diversa  vocazione e specificatamente, sia  paesaggistica
     che  di riconsolidamento; realizzazione di sentieri e  di
     strutture  per l'accoglienza di villeggiatura  montana  e
     di  escursionisti; produzione di specie legnose a  futuro
     sfruttamento  commerciale  ed  industriale;  bonifica   e
     pulizia   idraulico-fluviale  (letti   dei   fiumi,   dei
     torrenti   e   dei   laghi)   e   dei   cigli   stradali;
     salvaguardia,  tutela e nuovi impianti di verde  pubblico
     nelle  città; gestione ed ammodernamento delle  strutture
     nei  parchi  e  delle riserve; avviamento, in  seguito  a
     delibera  di  Giunta regionale e sentite le  associazioni
     di   categoria,  all'interno  dei  demani  forestali,  di
     allevamenti  (  suini, equini, ovini, bovini,  ecc)  allo
     scopo di creare un marchio di carni tipiche siciliane.

         Si  tratta, dunque, di una serie di compiti di tutela
     e  prevenzione,  a  cui la Regione  deve  provvedere  con
     proprio  personale  in  organico,  a  ciò  in  parte  già
     avviato.  All'Azienda regionale foreste demaniali,  oltre
     ai   compiti  e  alle  funzioni  assegnati  dalla   legge
     regionale  n.  14  del 2006, vengono  assegnati  anche  i
     suddetti compiti.

         Alla   cabina  di  regia,  istituita  al   comma   3,
     dell'articolo  1 della legge regionale n.  14  del  2006,
     avente   il   compito  di  provvedere   allo   studio   e
     monitoraggio   delle   risorse,  alla   formulazione   di
     apposite proposte per il razionale utilizzo delle  stesse
     e   alla   verifica  dello  stato  di  attuazione   degli
     interventi, è, altresì, affidato lo studio del  piano  di
     intervento  strategico relativo ai nuovi compiti  che  si
     intendono  introdurre. Mentre la formulazione  originaria
     rinviava  ad  un  apposito  provvedimento  dell'Assessore
     regionale  per l'agricoltura e le foreste la composizione
     della  cabina  stessa, con la presente  proposta  vengono
     individuati ex legge i componenti.

         Al  fine  di consentire la partecipazione degli  enti
     locali  e  un loro coinvolgimento nelle azioni  a  tutela
     del  territorio,  i  comuni devono  comunicare  entro  30
     giorni  dalla  data di entrata in vigore  della  presente
     legge  la  mappatura  di tutte le aree  adibite  a  verde
     pubblico  alla cabina di regia; le province la  mappatura
     di  tutta  la  rete  viaria  provinciale  e  delle  regie
     trazzere.

         Gli   articoli   11-18   mirano  a  stabilizzare   il
     personale   in   organico,  trattandosi   di   lavoratori
     forestali,    assunti   nei   contingenti   a    garanzia
     occupazionale  di  n. 101 giornate e n.  151  giornate  e
     quelli non garantiti ma assunti per n. 78 giorni annui.

                                ---O---

              DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

                               Titolo I
                         DISPOSIZIONI GENERALI

                                Art. 1.
                               Finalità

         1.  La Regione, nel rispetto della Costituzione e dei
     vincoli  derivanti dall'ordinamento comunitario  e  dagli
     obblighi   internazionali,  ferme  restando  le  finalità
     previste dall'articolo 1 della legge regionale n. 14  del
     2006,  con  la presente legge, assume i seguenti  compiti
     il cui espletamento è condotto in esecuzione diretta:

         a)  riassetto e consolidamento idrogeologico di tutto
     il territorio siciliano;
         b)   sistemazione   idraulico-forestale   avvalendosi
     anche  delle  tecniche  di  ingegneria  naturalistica  di
     tutte  le  aree  con dissesto geomorfologico  nelle  aree
     indicate   a  pericolosità  geomorfologica  o   idraulica
     individuati  dai piani stralcio di bacino  per  l'assesto
     idrogeologico;

         c)  difesa  del  suolo, tutela  e  miglioramento  del
     paesaggio;

         d)   rimboschimento  delle  aree  povere  con  specie
     arboree  a  diversa  vocazione  e  specificatamente,  sia
     paesaggistica che di riconsolidamento;

         e)  realizzazione  di sentieri  e  di  strutture  per
     l'accoglienza    di   villeggiatura    montana    e    di
     escursionisti;

         f)    produzione   di   specie   legnose   a   futuro
     sfruttamento commerciale ed industriale;

         g)  bonifica e pulizia idraulico-fluviale (letti  dei
     fiumi, dei torrenti e dei laghi) e dei cigli stradali;

         h)  salvaguardia,  tutela e nuovi impianti  di  verde
     pubblico nelle città;

         i)  gestione  ed ammodernamento delle  strutture  nei
     parchi e delle riserve;

         j)  avviamento,  in  seguito  a  delibera  di  Giunta
     regionale   e  sentite  le  associazioni  di   categoria,
     all'interno dei demani forestali, di allevamenti  (suini,
     equini,  ovini,  bovini, ecc) allo  scopo  di  creare  un
     marchio di carni tipiche siciliane.

         2.  La  Regione, oltre a perseguire la  difesa  degli
     incendi  del patrimonio forestale, dei terreni  agricoli,
     del  paesaggio  e  degli ambienti  naturali,  supporta  e
     coadiuva  con proprio personale, le azioni di repressione
     incendi  condotte  dai  vigili  del  fuoco.  La  Regione,
     nell'ambito  della difesa del territorio  dagli  incendi,
     espleta  attività di supporto e coadiuva con le strutture
     di protezione civile.

                                Art. 2.
                           Nuove competenze

         1.   I  nuovi  obiettivi,  di  cui  all'articolo   1,
     assumono  un ruolo fondamentale della presente legge,  in
     quanto  rappresentano la ragione stessa della sua entrata
     in vigore.

                                Art. 3.
           Compiti dell'Azienda regionale foreste demaniali

         1.  L'Azienda regionale foreste demaniali,  oltre  ai
     compiti  ed alle funzioni assegnati dalla legge regionale
     n.  14  del 2006, svolge i compiti e le funzioni previste
     dall'articolo 1 della presente legge.

         2.  L'Ispettorato  dipartimentale  regionale  foreste
     demaniali, oltre i compiti e le funzioni assegnati  dalla
     legge  regionale n. 14 del 2006, svolge i  compiti  e  le
     funzioni, previste dall'articolo 2 della presente legge.

                                Art. 4.
                            Cabina di regia

         1.  La  Cabina di regia di cui all'articolo 1,  comma
     3,  della legge regionale n. 14 del 2006 studia il  piano
     di  intervento strategico (PIS) che rappresenta il quadro
     guida   che,   rilevate  le  criticità   complessive   ed
     analitiche  relative agli obiettivi di  cui  all'articolo
     1,   individua   soluzioni  ed   interventi   per   agire
     preventivamente per il loro materiale soddisfacimento.

         2.  La Cabina di regia esegue lo studio analitico del
     piano  di intervento generale sia relativo alla logistica
     che  alla copertura finanziaria necessaria all'avviamento
     di tutto il personale in organico a tempo indeterminato.

         3.  La  Cabina  di  regia  è composta  dall'Assessore
     regionale  per  le risorse agricole e alimentari  che  ne
     diviene  il  coordinatore e dall'Assessore regionale  per
     il   territorio   e   l'ambiente  che   ne   diviene   il
     vicecoordinatore e dai seguenti soggetti:

         a)   dal  direttore  regionale  dell'azienda  foreste
     demaniali;

         b)    dal    direttore   regionale   dell'ispettorato
     ripartimentale foreste;

         c) dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro;

         d)   dai   nove   direttori  delle  aziende   foreste
     demaniali provinciali;

         e)     dai     nove     direttori    dell'ispettorato
     ripartimentale foreste provinciali;

         f)  da un esperto docente universitario della facoltà
     di agraria;

         g)  da un esperto docente universitario della facoltà
     di geologia;

         h)  da un esperto docente universitario della facoltà
     di economia e commercio;

         i)  da un esperto docente universitario della facoltà
     di ingegneria;

         j)  da  un  esperto docente universitario di  diritto
     del lavoro della facoltà di giurisprudenza;

         k)   dal   presidente  della  Commissione    Attività
     produttive' dell'Assemblea regionale siciliana;

         l)  dal  presidente della Commissione  Territorio  ed
     ambiente' dell'Assemblea regionale siciliana;

         m)  dal  presidente  della  Commissione   Cultura   e
     lavoro' dell'Assemblea regionale siciliana;

         n)   dai   segretari  regionali  dei   sindacati   di
     categoria    confederali,    autonomi    e    di     base
     rappresentativi  a  norma dello  statuto  dei  lavoratori
     (legge 300/70) o da loro delegati.

         4.  La  Cabina di regia si avvale delle  strutture  e
     degli  strumenti degli uffici centrali e  periferici  del
     dipartimento regionale delle foreste.

                               Titolo II
       PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL TERRITORIO SICILIANO

                                Art. 5.
                    Piani strategici di intervento


         1.  Entro  centoventi giorni dall'entrata  in  vigore
     della  presente norma è definito lo studio  da  cui  trae
     origine il piano di intervento strategico generale  e  la
     copertura economica necessaria alla sua realizzazione.

         2.  Entro  centottanta giorni dell'entrata in  vigore
     della  presente  norma sono definiti i  piani  strategici
     d'intervento   provinciali  legati  ai   nove   distretti
     siciliani.  I piani di intervento strategici  provinciali
     individuano   nei  dettagli,  i  fondi   necessari   alla
     realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 e  il
     numero  di  personale necessario alla esecuzione  diretta
     dei   lavori,  obiettivo  per  obiettivo.  Il  piano   di
     intervento   strategico   generale   è   monitorato    ed
     aggiornato ogni anno entro il 30 novembre.

                                Art. 6.
                          Compiti dei comuni

         1.  Entro trenta giorni dall'entrata in vigore  della
     presente  legge,  i comuni della Regione comunicano  alla
     Cabina di regia, la mappatura di tutte le aree adibite  a
     verde  pubblico. I comuni, inoltre, possono inoltrare  in
     qualsiasi momento, richieste di nuovi impianti  di  spazi
     da designare a verde pubblico.

                                Art. 7.
                        Compiti della provincia

         1.  Entro trenta giorni dall'entrata in vigore  della
     presente  legge,  le province regionali, fanno  pervenire
     alla  Cabina  di  regia, le mappature di  tutta  la  rete
     viaria provinciale e delle regie trazzere.

                                Art. 8.
               Compiti della Protezione civile regionale

         1.  Entro trenta giorni dall'entrata in vigore  della
     presente  legge,  la  direzione della  Protezione  civile
     regionale  comunica  le linee guida dei  loro  interventi
     preventivi  nel territorio siciliano. Entro i  successivi
     trenta  giorni, la Cabina di regia rende noto  il   piano
     di   coodiuvamento'   alla  direzione   regionale   della
     Protezione  civile  in cui sono indicati  i  compiti  del
     personale   antincendio,  il  numero   ed   i   mezzi   a
     disposizione per l'esecuzione del piano.

                                Art. 9.
                    Piano di intervento antincendio

         1.  Entro trenta giorni dall'entrata in vigore  della
     presente  legge,  la direzione regionale dell'Ispettorato
     dipartimentale  foreste  e la direzione  dei  vigili  del
     fuoco  studiano  e  determinano un  piano  di  interventi
     antincendio  condivisi per la prevenzione nel  territorio
     siciliano.  Il  piano è comunicato alla Cabina  di  regia
     che  lo armonizza con gli altri interventi e ne determina
     il   numero   di  personale  e  la  necessaria  copertura
     finanziaria.

                               Art. 10.
                        Procedure di esproprio

         1.  La  Regione in ottemperanza agli articoli 19,  20
     21,  22, 23, 24, 25, 26 e 27 della legge regionale n.  14
     del  2006  sollecita, ulteriormente, le espropriazioni  e
     le  occupazioni  di  terreni da  destinare  a  superficie
     boschiva.   Si  pone,  nel  prossimo  quinquennio,   come
     obiettivo  strategico quello di allargare  la  superficie
     boschiva  fino a raggiungere la media del  30  per  cento
     del territorio come nel resto del paese.

                              Titolo III
          ORGANICI LAVORATORI FORESTALI A TEMPO INDETERMINATO

                               Art. 11.
                         Personale in organico

         1.  E' obiettivo strategico della presente legge, non
     solo   il   perseguimento   degli   obiettivi   di    cui
     all'articolo    1,    ma    anche    la    valorizzazione
     professionale, occupazionale e l'utilizzo razionale  e  a
     tempo indeterminato di tutto il personale in organico.

                               Art. 12.
                           Modifica di norma

         1.  L'articolo  44 della legge regionale  n.  14  del
     2006 è così sostituito:

          Art.  44  -  Ferma  restando  l'articolazione  in  9
     distretti    forestali,   per   le   esigenze    connesse
     all'esecuzione  dei  lavori condotti  in  amministrazione
     diretta,  per  l'attività di prevenzione  e  di  presidio
     territoriale,  per  la prevenzione  e  repressione  degli
     incendi,   nonché   per  le  funzioni  introdotte   dalla
     presente   legge,   la  Regione   si   avvale   a   tempo
     indeterminato  di tutti i lavoratori a  vario  titolo  in
     organico all'entrata in vigore della presente norma.'.

                               Art. 13.
                        Lavoratori in organico

         1.  Per  lavoratori  in  organico,  si  intendono   i
     soggetti  che con la legge regionale n. 14 del 2006  sono
     stati  assunti a tempo indeterminato, quelli assunti  nei
     contingenti  a garanzia occupazionale di n. 101  giornate
     e  n. 151 giornate e quelli non garantiti ma assunti  per
     n.  78  giorni  annui. Questi lavoratori dovranno  essere
     impiegati  a  tempo  indeterminato per  l'esecuzione  dei
     lavori previsti all'articolo 1 della presente legge.

                               Art. 14.
           Personale in forza all'Azienda foreste demaniali

         1.   Il   personale  in  forza  all'Azienda   foreste
     demaniali,  oltre  che  per  i  compiti  e  le   funzioni
     previste  dalla  legge  regionale  n.  14  del  2006,   è
     utilizzato  per  l'espletamento  dei  compiti   e   delle
     funzioni introdotte dal comma 1 della presente legge.
         2.  Il  personale dell'Ispettorato foreste demaniali,
     oltre  a svolgere i compiti e le funzioni previsti  dalla
     legge  regionale  n.  14  del  2006,  è  utilizzato   per
     l'espletamento  dei  compiti e delle funzioni  introdotte
     dall'articolo 2 della presente legge.

         3.  Qualora  il monitoraggio effettuato della  Cabina
     di  regia,  ne  ravveda la necessità a tal uopo,  possono
     essere   impegnati   anche  quei  lavoratori   in   forza
     all'azienda  foreste  demaniali che  hanno  superato  gli
     esami  in  qualità di lavoratori antincendio ed  inseriti
     tra le riserve medesime.

                               Art. 15.
                        Passaggio di personale

         1.   E'   possibile,  se  ritenuto   necessario,   il
     passaggio  di  personale in organico all'Azienda  foreste
     demaniali  negli organici dell'ispettorato dipartimentale
     foreste  e viceversa. Ciò, in ottemperanza alle  modalità
     previste dalla legge regionale n. 14 del 2006.

                               Art. 16.
           Formulazione di richiesta di passaggio nel ruolo

         1.  Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
     presente  legge, i dipendenti a vario titolo in  organico
     presso   l'Azienda  foreste  demaniali  e   l'Ispettorato
     dipartimentale foreste, confermano o meno,  con  apposita
     richiesta,   la  volontà  di  essere  assunti   a   tempo
     indeterminato.

                               Art. 17.
                        Assunzione di personale

         1.  Entro  centottanta giorni dall'entrata in  vigore
     della  presente  legge, la Regione,  sulla  base  di  uno
     specifico  studio prodotto dalla Cabina di regia,  assume
     tutto   il   personale  in  forza  all'Azienda  forestale
     demaniali  e  all'Ispettorato  dipartimentale  foreste  a
     tempo indeterminato.

                               Art. 18.
                           Norma finanziaria

         1.  Per  quanto  non espressamente contenuto,  ma  di
     pertinenza  della  presente legge,  rimangono  in  vigore
     tutte  le  disposizioni normative  previste  nella  legge
     regionale n. 14 del 2006.

         2.  La  Regione attua un accordo quadro di  programma
     con  l'INPS  nazionale  e trasferisce  ed  istituisce  in
     bilancio  per l'anno 2012 un apposito capitolo  di  spesa
     con lo stanziamento di euro110.000.000.

         3.  La  Regione per il riassetto ed il consolidamento
     idrogeologico del territorio trasferisce dai fondi FAS  e
     canalizza  in  apposito capitolo di bilancio  per  l'anno
     2012    ..migliaia di euro.

         4.  La  Regione istituisce, nel 2013, un capitolo  di
     bilancio  per le entrate derivanti dalla fruizione  delle
     aree  demaniali  aperte  alla comunità  e  dalla  vendita
     delle  produzioni boschive varie, nonché,  per  tutte  le
     entrate  derivanti dagli obiettivi previsti dall'articolo
     1.

                               Art. 19.
         Soppressione della disposizione relativa alla domanda
                                annuale
           per il mantenimento del lavoratore in graduatoria

         1.  Con l'entrata in vigore della presente legge, che
     determina l'assunzione a tempo indeterminato di  tutti  i
     lavoratori forestali, è abrogata e superata la norma  che
     prevedeva  la  domanda annuale per  il  mantenimento  del
     lavoratore   in   graduatoria.  Sono   fatte   salve   le
     graduatorie   prodotte   dagli   elenchi   speciali   dei
     lavoratori  forestali  in quanto,  da  esse,  derivano  i
     nominativi per le assunzioni a tempo indeterminato.

                               Art. 20.
                               Personale

         1.  Qualora  per  il soddisfacimento degli  obiettivi
     previsti  dalla presente norma, il personale in  organico
     dovesse  risultare insufficiente, si procede a recuperare
     tutti  i  lavoratori che hanno avuto rapporti  di  lavoro
     con  l'Azienda foreste demaniali sulla base del  criterio
     dell'anzianità.

         2.  Se  anche  dopo  tale reperimento  di  personale,
     l'organico  necessario al raggiungimento degli  obiettivi
     previsti   dalla  presente  norma,  dovessero   risultare
     insufficienti,  si  provvede,  con  delibera  di   Giunta
     regionale,  a nuove assunzioni tra i lavoratori  iscritti
     negli   elenchi   anagrafici  dei   braccianti   agricoli
     siciliani.

                               Art. 21.
                           Entrata in vigore

         1.  La  presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
     ufficiale  della Regione siciliana ed entrerà  in  vigore
     il giorno successivo alla sua pubblicazione.

         2.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
     e di farla osservare come legge della Regione.


 Firmatari

    • Mancuso Fabio Maria (PDL).  
 

                                                   
Leontini Innocenzo (PDL).
 

                                                   

•  Limoli Giuseppe (PDL)





 Link.










Questa è anche la petizione che fa firmare il sifus, è sicuramente un'iniziativa lodevole, ma non sappiamo se è opera del Sifus o è stato il Pdl ad usare quest'ultimi.........



Scusate On.li, ma dove eravate quando avete votato la 14/2006? Vi ricordiamo che avete peggiorato l'accordo del novembre 2005 e la delibera del 31 gennaio 2006. Lei On. Leontini in quel periodo era proprio l'Assessore AA.FF. ed ecco cosa aveva detto: data storica mantenuti tutti gli impegni. Ma purtroppo la 14/2006 approvata dalla Vostra maggioranza, mortificava i lavoratori forestali, facendo contenti solamenti un misero 15%. Per quanto riguarda invece  il PD, gradirei sapere: ma dove sono finite quelle promesse fatte quando eravate all'opposizione? In questo Blog ce ne sono di tutti i colori.

Adesso cosa volete fare?




POLITICA = FALSE PROMESSE

 Continuate a votare....

Meditate gente, meditate

Adesso a proposito del DDL 751 Vi consiglio di leggere alcuni post quì sotto e tutti insieme rendiamoci conto su come i Politici all'unanimità, continuano a giocare con  il pane dei lavoratori forestali.

Operai ostaggi dei politici.
Leontini: data storica mantenuti tutti gli impegni.    
Annuncio dell'Assessore La Via voluto dall'On. Giuseppe Limoli.
L'On. Limoli aveva assicurato la risoluzione del problema.

10 commenti:

  1. cari politici vi daremo il voto nda a tigna scusameeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

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  2. innocenzo leontini che film hai fatto

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  3. cari politici dimostrateci se avete voglia di fare la legge del riordino del settore forestale se avete una coscienza.ma forse il lupo ha una coscienza....................................................................

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  4. carissimi sindacati ma quando la smetterete di giocare con il pane dei lavoratori forestali.siete diventati peggio dei politici.haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

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  5. Troppo bello!
    Cos'è "L'alba del pianeta dei forestali"?..
    Mi astengo da ulteriori commenti...credo che il tutto si commenti da solo...
    Ciao Michele sono Tony

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  6. bè ! io non andro più a votare e trascinerò anche la mia famiglia a non votare , questo fino a quando sarò un precario

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  7. Comunque per togliere qualsiasi ombra di dubbio il sindacato sifus non ha niente a che vedere con il pdl e qualsiasi altro partito politico se non l'obbligatorio dialogo per forza di cose e comunque per chi vuole maggiori chiarimenti o soddisfazioni basta andare in una delle svariate riunioni che il sifus sta facendo in tutta la sicilia o collegarsi su facebook all'indirizzo: https://www.facebook.com/movimento.bracciantieforestali .

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  8. Dimenticavo di dire che quello che il sifus ha fatto finora e quello che farà nel prossimo futuro è stato fatto senza nessun obbligo di quote o somme varie ne tessere di adesioni ma al libero arbitrio è intelligenza di ognuno di noi nel saper cernere chi merita fiducia e chi no.

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  9. Prendo proprio dal sito citato da Centorbi il seguente testo:

    OGGI E' STATA PROTOCOLLATA LA RICHIESTA DI RAPPRESENTAZIONE SINDACALE PRESSO L'ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE E L'ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE-- PERTANTO DA OGGI SIAMO AL PARI PASSO DEGLI ALTRI SINDACATI PER TUTTO QUELLO CHE RIGUARDA IL COMPARTO FORESTALE E AGRICOLO E ALLORA ADESSO CHE ABBIAMO FATTO UN ALTRO PASSO AVANTI DOPO QUELLO DELLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE SULLA STABILIZZAZIONE ---AGLI ENTI LOCALI---INVITO A TUTTI I FORESTALI CHE HANNO DATO FIDUCIA AL NOSTRO MOVIMENTO DI UNIRSI A NOI DEFINITIVAMENTE CON LE DELEGHE PER FORTIFICARE QUELL'ESERCITO DI OPERAI CHE FINORA E' STATO PRIVATO DEI DIRITTI ACQUISITI--UN CALOROSO ABBRACCIO A TUTTI E RICORDATEVI CHE ADESSO QUESTA GUERRA LA POSSIAMO VINCERE--------------------

    L'ha detto Giuseppe Sarcona che però non so che carica riveste nel SIFUS.
    https://www.facebook.com/movimento.bracciantieforestali

    Ma deleghe non vuol dire risorse finanziarie e servizi (altre risorse finanziarie) da far confluire nel neo sindacato?
    Un saluto da Antonio Giambrone.
    P.S.
    Se qualcuno trovasse il tempo gli suggerirei di leggere "La fattoria degli animali" di George Orwell.

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  10. come fare per la ds online

    RispondiElimina

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